Art. 18.
(Specie cacciabili
e periodi di attività venatoria).

      1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica

 

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appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

          a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus erupaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); colombaccio (Columba palumbus); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla);

          b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

          c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); pernice sarda (Alectoris barbara);

 

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          d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);

          e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).

      2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1o settembre e il 28 febbraio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al citato comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati; sulla base di piani di abbattimento, può essere autorizzata a decorrere dal 1o agosto nel rispetto delle norme della presente legge.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
      4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 1o giugno, il calendario regionale e il regolamento relativo all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del

 

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numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria. Qualora la regione non provveda entro tale termine, resta in vigore il calendario deliberato nell'anno precedente.
      5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre per la selvaggina stanziale. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e di venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
      6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e di venerdì l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, nei periodi intercorrenti fra il 1o ottobre e il 30 novembre, è consentito per cinque giorni alla settimana.
      7. Il titolare di licenza venatoria che ha scelto la forma di caccia da appostamento fisso può esercitare anche la caccia da appostamento temporaneo limitatamente alla selvaggina migratoria, per tutto il mese di settembre a decorrere dalla prima domenica.
      8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto.
      9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.